Costa cara la relazione camuffata

Pubblicato il 15 giugno 2009
E' stata confermata dalla Cassazione – sentenza n. 23857 del 9 giugno scorso – una condanna per truffa nei confronti di un fidanzato che aveva promesso alla compagna che si sarebbero spostati e, per tale motivo, si era fatto dare da lei tutti i suoi risparmi con la scusa dell'acquisto di una casa. L'uomo, una volta ottenuti i soldi, aveva rotto il fidanzamento ed era scomparso. Da qui la denuncia della ex fidanzata; secondo la Corte, in particolare, chi rompe il fidanzamento che, in modo espresso o anche tacito, era finalizzato al matrimonio deve restituire i doni e, in alcuni casi, risarcire anche il danno. Nulla deve, invece, chi interrompa una relazione amorosa che, per quanto lunga, non sia finalizzata al matrimonio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Codice di condotta influencer: cosa cambia con la delibera AGCOM

18/03/2026

Alitalia-ITA, Garante privacy: illecito il passaggio dei dati dei dipendenti

18/03/2026

Consulenti del lavoro: guida alla rottamazione quinquies 2026

18/03/2026

Comunicazione del medico competente all’INAIL entro il 31 marzo

18/03/2026

ISA 2025: manutenzione annuale e novità sul Concordato preventivo biennale

18/03/2026

Il Fondo di Tesoreria INPS

18/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy