Costi black-list, sanzioni leggere

Pubblicato il 17 febbraio 2007

L’Agenzia delle Entrate, in data 16 febbraio diramato una circolare, la n. 11/E, in cui vengono ufficializzatele risposte di Telefisco 2007, il convegno via satellite del Sole-24 Ore che si è svolto il 30 gennaio, chiarendo per la prima volta l’esatta portata della nuova disciplina sanzionatoria prevista dalla Finanziaria 2007 per i costi dei “pardisi fiscali”. La legge 296/2006 ha eliminato l’indeducibilità dei costi da fornitori black list non indicati in Unico, sostituendola con una sanzione del 10% dell’importo sostenuto, con un minimo di 500 e un massimo di 50mila euro. La circolare 11/E precisa che la nuova sanzione è l’unica applicabile per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2007, mentre per quelle anteriori a tale data occorre distinguere due ipotesi. In caso di dichiarazione integrativa anteriormente all’avvio di ispezioni o verifiche resta applicabile la sanzione fissa di 258 euro. Se l’omissione è, invece, constatata dal Fisco, il contribuente potrà fornire la prova che consente la deduzione degli oneri, pagando solo la sanzione del 10%.

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