Costi pluriennali riallineabili

Pubblicato il 12 giugno 2009

Il dl 185/2008 ha introdotto nuove modalità di applicazione della sostitutiva ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti, su alcune attività, in operazioni straordinarie “neutrali” con ad oggetto complessi aziendali. Perciò è, oggi, possibile affrancare marchi e avviamento deducendone le quote in misura non superiore a un nono, anche in via extracontabile. Lo si fa corrispondendo l’aliquota del 16% in unica soluzione.

Il nuovo affrancamento decorre, ai fini della deducibilità degli ammortamenti, dall’esercizio successivo a quello di versamento della sostitutiva. Prima di allora, nessuna quota riferita al riallineamento (c.d. “speciale”) potrà essere dedotta.

Gli effetti del riallineamento vengono meno se le attività affrancate vengono allineate prima che inizi il quarto esercizio successivo a quello di pagamento dell’imposta.

Inoltre, per espressa disposizione normativa, la possibilità di riallineare versando il 16% vale anche per altre immobilizzazioni immateriali tra cui eventuali oneri pluriennali rilevati in sede di operazione straordinaria. E per i maggiori valori iscritti su altre attività rilevate in sede di operazione straordinaria, nel qual caso l’affrancamento sconta le imposte ordinarie se riguarda titoli partecipazioni o rimanenze; sconta la sostitutiva al 20% se riguarda i crediti.

Le società che hanno eseguito fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda possono affrancare anche gli oneri pluriennali capitalizzati. E riallineando le attività di una stessa operazione possono applicare su alcuni beni l’affrancamento “ordinario” (art. 176 comma 2-ter TUIR) corrispondendo la sostitutiva dal 12 al 16%, e sulle immobilizzazioni immateriali quello “speciale”, corrispondendo la sostitutiva al 16%.     

I chiarimenti sono nella circolare di emanazione agenziale n. 28, di ieri.

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