Crisi d'impresa. Pronunce su Iva anche parziale e trust illecito

Pubblicato il 27 ottobre 2009

Un decreto di ammissibilità di concordato preventivo emesso dal tribunale di Milano ammette, nelle transazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, il pagamento anche solo parziale dell’Iva, con uno sconto sul debito verso l’Erario.

Una seconda pronuncia, l’ordinanza 22 ottobre 2009, ancora a firma dei giudici milanesi e ancora in materia fallimentare, afferma che va dichiarato nullo il trust liquidatorio nel quale l’impresa disponente, già insolvente, ha segregato l’intero patrimonio aziendale. Non può, nell’ordinamento, riconoscersi legittimità, quindi validità, a iniziative negoziali che siano in radicale contrasto con disposizioni di ordine pubblico quali le norme concorsuali, finalizzate alla tutela dei creditori. La nullità di questi patti proviene tanto da norme interne – qual è l’articolo 1418 C.c., rubricato “Cause di nullità del contratto” e con questo contenuto: “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.” – che da disposizioni internazionali (Convenzione dell’Aja n. 364, del 16 ottobre 1989).

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