Curatori a intervento ampio

Pubblicato il 15 luglio 2008 Ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 23, comma 1, del Dpr n. 600/73, secondo cui il curatore fallimentare è un sostituto d’imposta, sono stati chiesti chiarimenti all’agenzia delle Entrate circa l’applicazione della ritenuta d’acconto nel caso in cui la persona fisica socia della Sas sia fallita “in proprio e non quale soggetto imprenditore”. Dal momento che, il soggetto in questione non è titolare di partita Iva, secondo l’istante verrebbe a mancare un requisito per porre in essere gli adempimenti del sostituto d’imposta. Al riguardo, la risoluzione n. 297/E/2008, così, si esprime: anche il curatore fallimentare del socio fallito in estensione è un sostituto d’imposta e deve operare le ritenute d’acconto su compensi erogati ai consulenti, lavoratori autonomi, del fallito. La qualità di sostituto d’imposta deriva da un “autonomo” obbligo previsto dall’articolo 23, comma 1, del Dpr 600/73, e non dalla “qualità di sostituto d’imposta ordinariamente rivestita dal debitore fallito”. Pertanto, il curatore del fallimento in estensione, quando paga compensi del fallimento, deve effettuare le ritenute d’acconto del 20%, versarle, rilasciare le certificazioni e compilare il 770, indicando i dati delle ritenute.
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