Custodia, no retrodatazione se c'è un'altra condanna

Pubblicato il 24 aprile 2009
E' stata diffusa ieri pomeriggio una massima provvisoria della Cassazione, Sezioni unite penali, con la quale ha avuto risposta negativa il quesito “se la regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare possa operare quando per i fatti oggetto della prima ordinanza, emessa in altro procedimento, sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna”. Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, l'imputato era stato colpito da due ordinanze di custodia cautelare e aveva chiesto che gli venisse riconosciuto il diritto alla retrodatazione dell'esecuzione del secondo titolo custodiale. A breve il deposito della decisione.

Lo scorso anno, il Collegio della Suprema corte si era espresso, sul punto, in senso opposto affermando, nel testo della sentenza n. 18305/08, “In tema di cosiddetta contestazione a catena la retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare relativi a misura disposta con ordinanza successiva opera anche quando la precedente ordinanza sia stata emessa nell'ambito di un procedimento conclusosi con sentenza di condanna passata in giudicato prima dell'adozione della seconda misura”.
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