Custodia, no retrodatazione se c'è un'altra condanna

Pubblicato il 24 aprile 2009
E' stata diffusa ieri pomeriggio una massima provvisoria della Cassazione, Sezioni unite penali, con la quale ha avuto risposta negativa il quesito “se la regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare possa operare quando per i fatti oggetto della prima ordinanza, emessa in altro procedimento, sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna”. Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, l'imputato era stato colpito da due ordinanze di custodia cautelare e aveva chiesto che gli venisse riconosciuto il diritto alla retrodatazione dell'esecuzione del secondo titolo custodiale. A breve il deposito della decisione.

Lo scorso anno, il Collegio della Suprema corte si era espresso, sul punto, in senso opposto affermando, nel testo della sentenza n. 18305/08, “In tema di cosiddetta contestazione a catena la retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare relativi a misura disposta con ordinanza successiva opera anche quando la precedente ordinanza sia stata emessa nell'ambito di un procedimento conclusosi con sentenza di condanna passata in giudicato prima dell'adozione della seconda misura”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Proprietari di fabbricati - Stesura del 22/1/2026

25/03/2026

Omicidio: stop ai diritti sulle spoglie per chi causa la morte

25/03/2026

Whistleblowing, manifestazioni di interesse per iscrizione all'elenco Ets entro il 13 aprile

25/03/2026

Colf e badanti: ultimi giorni per il versamento dei contributi

25/03/2026

Proprietari fabbricati Federproprietà. Rinnovo Ccnl

25/03/2026

Avvocati cassazionisti: al via l’esame 2026 per l’iscrizione all'albo speciale

25/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy