Secondo quanto disposto dal Dlgs 66/2003, così come modificato dal Dlgs 213/2004, a partire da quest’anno ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane e non sostituibile dalla relativa indennità, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro. La nuova disciplina delle ferie riguarda ogni lavoratore, indipendentemente dalla loro qualifica. Solo i dirigenti sono gli unici lavoratori dipendenti che possono rinunciare volontariamente alle ferie, in virtù della loro ampia autonomia nella gestione del lavoro. Il periodo minimo, nell'ipotesi in cui lo richieda il lavoratore, deve essere usufruito per almeno due settimane consecutive nell'anno di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione.
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