Dai curatori solo l'Iva annuale

Pubblicato il 25 ottobre 2005

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa sono soggetti a regole fiscali particolari, che comportano lo "smembramento" della dichiarazione fiscale unificata (in scadenza il 31 ottobre prossimo): la dichiarazione va spedita in via autonoma, poiché riguarda il solo reddito d'impresa, permanendo in capo al fallito l'obbligo di dichiarare gli altri suoi redditi personali nei modi ordinari, ed abbraccia tutto il periodo di durata della procedura. La dichiarazione Iva va invece presentata di anno in anno, per l'intero corso della procedura. Per l'Irap, la dichiarazione firmata dal curatore fallimentare va presentata ogni anno solo se vi è stato esercizio provvisorio.

 

Le società di capitali sono tenute alla compilazione del nuovo "prospetto del capitale e delle riserve", collocato nel modello Unico 2005 (da presentare entro il 31 ottobre) in calce al quadro RF. I criteri di compilazione sono esclusivamente fiscali. I righi da RF 90 ad RF 96 sono dedicati al nuovo prospetto, con cui saranno comunicati al Fisco i movimenti fiscali delle poste che fan parte del patrimonio netto delle società: il capitale sociale, le riserve di capitale, le riserve di utili, le riserve in sospensione d'imposta e dell'utile d'esercizio.

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