Dal principio di personalità della sanzione amministrativa al principio di responsabilità oggettiva

Pubblicato il 17 febbraio 2011 I giudici di Cassazione, con recente ordinanza - numero 3651, depositata in cancelleria il 14 febbraio 2011 (decisione del 12 gennaio) - ribaltano la decisione presa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio (numero 35 del 28 marzo 2006, in cancelleria il 5 aprile), con cui questa aveva negato che in capo ad una società operante nel settore del commercio dell'oro vi fosse una responsabilità per irregolarità contabile, basandosi sull'assunto che l'intera contabilità della stessa (una Srl) era tenuta da un commercialista presso il proprio studio professionale.

La Cassazione dichiara ora la esclusiva responsabilità amministrativa della Srl. Dall'articolo 7 del decreto legge 269/2003, proviene infatti che: “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.
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