Spesso si leggono annunci pubblicitari che propongono il ricorso a “sistemi di esternalizzazione dei dipendenti” che comporterebbero notevoli vantaggi economici per le aziende e che hanno portato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 7 del 29 marzo 2018, ad intervenire per chiarire che i “vantaggi” promessi sono illegittimi.
Nei casi di specie si è dinnanzi a ipotesi di somministrazione e distacco illeciti.
Per contrastare tale fenomeno, l’INL ha riepilogato ai propri ispettori le disposizioni vigenti in materia, sottolineando che il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subìre un pregiudizio nel trattamento economico e normativo, per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese.
Viene specificato che, affinché:
si producano nei confronti dei terzi, compresi i lavoratori, è necessario che si proceda preventivamente all’iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete, per cui gli ispettori dovranno effettuare tale verifica e controllare, inoltre, che:
Infine, la circolare sottolinea che le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità solidale tutti i co-datori, a far data dalla messa "a fattor comune" dei lavoratori interessati.
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