Danno patrimoniale, l’Ordine è parte civile

Pubblicato il 04 giugno 2008 La Cassazione, con pronuncia n. 22144 depositata il 3 giugno 2008, torna a ribadire che l’Ordine professionale ha facoltà di costituirsi parte civile nel processo penale per chiedere il risarcimento dei danni, morali e patrimoniali, subiti per effetto dell’abusivo esercizio della professione. Si spiega che il reato di esercizio arbitrario della professione, contenuto nell’articolo 348 del Codice penale, è a tutela in via primaria dell’interesse generale a che alcune professioni che richiedono particolari competenze tecniche siano svolte esclusivamente da soggetti che possiedono una speciale abilitazione amministrativa. Pertanto, l’eventuale lesione del bene riguarda in via diretta e immediata la pubblica amministrazione, con la conseguenza che gli Ordini professionali non sono abilitati a costituirsi parte civile con il solo scopo di tutelare gli interessi morali della categoria. Ciò non toglie, però, che l’Ordine possa assumere la veste di danneggiato rientrando tra i soggetti che hanno subìto un danno di natura patrimoniale dall’esercizio di una forma di concorrenza sleale e così costituirsi parte civile.
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