Date del ravvedimento più "conveniente"

Pubblicato il 06 agosto 2009

Il decreto anticrisi n. 185/2008, articolo 16, comma 5, ha ridotto le sanzioni in caso di regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie, rendendo più vantaggioso il ricorso al ravvedimento operoso. Il contribuente tenuto ai versamenti di Unico 2009 che ha saltato la scadenza “ordinaria” di ieri, 5 agosto, può quindi più convenientemente regolarizzare la propria posizione, usufruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative. Ma a tale fine, la regolarizzazione deve avvenire entro un dato tempo e, in ogni caso, prima che vi sia stata constatazione della violazione stessa, abbiano avuto inizio accessi, ispezioni o verifiche, ovvero siano iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Le due vie della regolarizzazione consentite sono il ravvedimento “lungo”, che avviene entro un anno dalla data di scadenza del pagamento dei relativi tributi, e quello “breve”, che avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza del pagamento dei relativi tributi.

Col ravvedimento “breve”, se il soggetto passivo è interessato dagli studi di settore, il termine da considerare agli effetti del versamento per regolarizzare è il 4 settembre prossimo (si è mancata la scadenza del 5 agosto); se, viceversa, il contribuente é escluso dagli studi, il termine è il 20 agosto (si è mancata la scadenza del 16 luglio).

Col ravvedimento “lungo” - l’alternativa al “breve” concessa appunto dal nostro sistema fiscale – si sana la posizione entro il 30 settembre.

Questi i codici istituiti dall’Agenzia fiscale per corrispondere gli interessi:

1989, “interessi sul ravvedimento - Irpef”;

1990, “interessi sul ravvedimento - Ires”;

1991, “interessi sul ravvedimento - Iva”;

1992, “interessi sul ravvedimento – Imposte sostitutive”;

1993, “interessi sul ravvedimento - Irap”;

1994, “interessi sul ravvedimento – addizionale regionale”;

1995, “interessi sul ravvedimento – addizionale comunale”.

Appositi codici tributo regolano invece il pagamento al Fisco degli interessi da ravvedimento per omessi o tardivi versamenti.

Alessia Lupoi

 

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