Decadenza anche parziale

Pubblicato il 17 febbraio 2006

Quando si trasferisce, per atto o a titolo oneroso, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data d'acquisto, una porzione di immobile acquistato con agevolazione prima casa, si decade parzialmente da detto beneficio. Sono dovute, dal trasferente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria ed una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento della maggiore imposta dovuta rispetto a quella agevolata. Questo sostiene la risoluzione delle Entrate n. 31 di ieri, 16 febbraio 2006.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Igiene ambientale Conflavoro - Accordo di rinnovo economico del 27/10/2025

03/11/2025

Multiservizi Conflavoro. Minimi e una tantum

03/11/2025

POS e registratori di cassa: dal 2026 obbligo di collegamento logico

03/11/2025

Incentivi alle assunzioni: dal 1° aprile 2026, obbligo di pubblicazione sul SIISL

03/11/2025

Nuovo Bonus Mamme 2025: istruzioni per le domande

03/11/2025

CCNL Logistica e trasporto merci Conflavoro - Accordo di rinnovo economico del 27/10/2025

03/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy