Decontribuzione Sud, istruzioni INPS per la concreta fruizione

Pubblicato il 22 ottobre 2020

Con l’art. 27 del c.d. Decreto Agosto (D.L n. 104/2020 – convertito dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020) è stato previsto un esonero parziale immediato dal versamento dei contributi pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti senza individuazione di un tetto massimo mensile, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, per aree del Sud definite svantaggiate.

A chi spetta e per quanto

L’INPS, con circolare n. 122 del 22 ottobre 2020, ha fornito le attese istruzioni per la concreta fruizione dell’Agevolazione SUD prevista per l’ultimo trimestre 2020 ed a tal proposito ha confermato che l’agevolazione in questione spetta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

ATTENZIONE: Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori, per cui per permettere la legittima fruizione dello sgravio ai datori di lavoro, aventi sede legale in una regione diversa ma che abbiano in corso rapporti di lavoro per prestazioni lavorative da svolgersi in un’unità operativa ubicata nelle regioni che hanno diritto alla c.d. Decontribuzione SUD, è necessario una richiesta dell’azienda alla sede INPS competente, la quale, dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserirà nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”.

 

Specifica, inoltre, l’Istituto che il periodo di fruizione dello sgravio può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Natura, aiuti di stato e coordinamento con altri incentivi

L’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione ma trattandosi di un beneficio contributivo, è invece subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni:

La decontribuzione rappresenta, invece, un aiuto di Stato già approvato.

Infine la circolare evidenzia che si tratta di un esonero pari al 30% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, a fronte di rapporti di lavoro subordinati sia instaurati che instaurandi, cumulabile sia con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta come ad esempio l’incentivo all’assunzione di over 50, quello per i disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate o l’esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani, sia con riferimento agli incentivi di tipo economico come ad esempio l’incentivo all’assunzione di disabili o l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI.

 

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