Decreto Liquidità, atteso il visto Ue sui prestiti garantiti

Pubblicato il 09 giugno 2020

Senza beneplacito dell’Europa, alcune norme introdotte nell’ordinamento italiano con la conversione del decreto c.d. “Liquidità” non sono operative. Sui prestiti garantiti dallo Stato (Fondo per le Pmi), in particolare, va preso atto che non è ancora permesso – dato il visto mancante – aumentarli, come previsto, fino a 30 mila euro e portarne la scadenza a dieci anni (dagli originari sei). 

Diverse disposizioni del Dl sono sottoposte al vaglio, quindi all'autorizzazione all’operatività, della Commissione europea. Nel frattempo, restano sulla carta le norme che, come quadro temporaneo per il sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, derogano alle regole sugli aiuti di Stato, consentendo agli Istituti bancari - già informati, nel dettaglio, delle novità da una circolare dell’Abi - di avviare il nuovo iter.  

Intanto, il Fondo di garanzia per le Pmi ha (appena) pubblicato, sul suo sito Internet, i moduli per la richiesta dei finanziamenti che contengono il rafforzamento delle autocertificazioni ed esonerano le banche dall’analisi di merito del credito. Ha anche pubblicato una circolare esplicativa dei passaggi che le banche sono tenute ad adottare rispetto alle novità di legge, rimandando ad una successiva circolare di propria emanazione l’applicazione di tali novità.  

Nella circolare n. 11/2020 è varia la casistica delle imprese in difficoltà al cui indirizzo viene comunicata la possibilità di presentare le richieste di garanzia del Fondo, cui potranno applicarsi le misure risultanti dalla nuova disciplina in relazione alle operazioni finanziarie, ai limiti d’importo, ai soggetti beneficiari finali, ai requisiti, alle condizioni. 

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