Definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento: una facoltà concessa agli enti territoriali

Pubblicato il 11 luglio 2019

Il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha introdotto, con l’art. 15, la possibilità di estendere la rottamazione-ter agli enti locali e pertanto le regioni, le province, le città metropolitane ed i comuni, possono disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, con stralcio della relativa sanzione.

La definizione riguarda le ingiunzioni di pagamento ricevute dal 2000 al 2017. Fino ad oggi, la cosiddetta “pace fiscale” per le cartelle relative al mancato pagamento delle tasse locali, aventi ad oggetto tasse automobilistiche o sulla casa, riguardava esclusivamente i ruoli di competenza dell’Agenzia Entrate-Riscossione, ma con l’articolo 15 del Decreto Crescita, si dà la possibilità agli enti locali di scegliere se estendere la definizione anche ad ingiunzioni e ruoli di propria competenza per tutte le cartelle escluse dall’ambito di applicazione della rottamazione-ter.

Gli enti locali possono stabilire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l’esclusione delle sanzioni relative a tali entrate e, in questo caso, il contribuente dovrà fare riferimento al proprio comune per sapere se sarà deliberata una rottamazione dei debiti locali.

L’estensione alle ingiunzioni di pagamento del dispositivo recato dal decreto “Fiscale” (D.L. n. 119 del 2018) è stata richiesta dall’Anci, con l’intento di ristabilire uniformità di trattamento tra i contribuenti nei confronti dei quali sia stata attivata la riscossione coattiva mediante ruolo (quindi esclusivamente con l’intervento dell’agente della riscossione nazionale) e quelli per i quali sia stata utilizzata la procedura dell’ingiunzione.

Le disposizioni in esame, con una formulazione che riprende il testo dell’articolo 6-ter del D.L. n. 193 del 2016 e dell’articolo 1, comma 11- quater del D.L. n. 148 del 2017, estende l’ambito operativo della definizione agevolata alle entrate delle regioni e degli enti territoriali, permettendo a detti enti di avvalersene non più nel solo caso di affidamento dell’attività di riscossione agli Agenti della riscossione, ma anche di poterla deliberare per i provvedimenti notificati con ingiunzione fiscale sino al 31 dicembre 2017, dunque affidati ai concessionari privati o gestiti direttamente dall’ente.

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