Soggetti in stato di disoccupazione, definizione di offerta di lavoro congrua

Pubblicato il 17 luglio 2018

Nella Gazzetta Ufficiale n. 162, del 14 luglio 2018, è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 aprile 2018, che definisce l'offerta di lavoro congrua, ai sensi degli articoli 3 e 25 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

Coerenza con le esperienze e competenze maturate

Il Decreto stabilisce che per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a sei mesi, l'offerta di lavoro è congrua se corrisponde a quanto concordato nel patto di servizio personalizzato, con specifico riferimento all'area di attività o alle aree di attività, nell'ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato.

Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo superiore a sei mesi e fino a dodici mesi, l'offerta di lavoro è congrua se rientra nelle aree di attività comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento o in aree di attività afferenti ad altri processi del settore economico professionale in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato.

Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi, l'offerta di lavoro è congrua se rientra in una delle aree di attività comprese in tutti i processi di lavoro descritti nel settore economico professionale o in aree di attività afferenti ad altri settori economico professionali in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato.

Tipologia contrattuale

Con riguardo alla tipologia contrattuale, l'offerta di lavoro è congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti:

  1. si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi;

  2. si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro;

  3. prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali stabiliti dai contratti collettivi di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 81/2015.

Distanza e tempi

Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a dodici mesi, l'offerta di lavoro è congrua quando il luogo di lavoro non dista più di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi, l'offerta di lavoro è congrua quando il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le suddette distanze si considerano ridotte del 30%.

Retribuzione per i percettori di misure di sostegno al reddito

Infine, per i soggetti destinatari di misure di sostegno al reddito, indipendentemente dalla durata dello stato di disoccupazione, l'offerta di lavoro è congrua se l'entità della retribuzione, al netto dei contributi a carico del lavoratore, è superiore di almeno il 20% dell'indennità percepita nell'ultimo mese precedente, senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.

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