Deposito del consulente senza la copia

Pubblicato il 21 giugno 2008 Nuovo comma 1, articolo 5, della legge 12/1979: i documenti dei datori (da conservare per cinque anni) possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti o degli altri professionisti abilitati, avvocati, commercialisti ed esperti contabili. Previa comunicazione, alla direzione provinciale del Lavoro competente per territorio, delle generalità del soggetto cui è affidato l’incarico, nonché del luogo ove sono reperibili i documenti, tra i quali il neonato libro unico del lavoro, previsto dal Dl fiscale approvato dal Governo. Esso abroga i libri matricola e paga, nonché il registro d’impresa nel settore agricolo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Igiene ambientale Conflavoro - Accordo di rinnovo economico del 27/10/2025

03/11/2025

CCNL Multiservizi Conflavoro - Accordo di rinnovo economico del 27/10/2025

03/11/2025

Multiservizi Conflavoro. Minimi e una tantum

03/11/2025

Igiene ambientale Conflavoro. Nuovi minimi

03/11/2025

POS e registratori di cassa: dal 2026 obbligo di collegamento logico

03/11/2025

Incentivi alle assunzioni: dal 1° aprile 2026, obbligo di pubblicazione sul SIISL

03/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy