Dichiarazione IMU. Modello e istruzioni. Ma resta la stessa scadenza

Pubblicato il 08 novembre 2012

L’Imposta municipale propria (IMU) ha un modello di dichiarazione e delle istruzioni.

Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, anticipato giorni fa, è oggi ufficialmente ospitato in “
Gazzetta Ufficiale” n.  258.

E’ ancora in odore di proroga la scadenza di novembre.

Potrebbe essere assolta il 4 febbraio 2013, ma se l’Esecutivo scegliesse di non inserire nel maxiemendamento su cui sarà posta la fiducia la previsione – presentare, cioè, la dichiarazione per le variazioni avvenute nell’anno in corso entro 90 giorni dalla pubblicazione in “
Gazzetta Ufficiale” del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze con modello ed istruzioni (appunto il 4 febbraio 2013, poiché il giorno 3 cade di domenica) - ora che quel modello e quelle istruzioni sono stati resi pubblici, nulla osterebbe alla presentazione entro fine novembre.


 

 

ATTENZIONE: la scadenza è fissata al 30 novembre 2012 relativamente agli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, fermo restando il diritto per il contribuente di usufruire del termine ordinario di 90 giorni.

A regime, il termine ordinario sarà di 90 giorni dal momento in cui si è diventati possessori dell’immobile o da quello in cui si sono verificate variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta.

 

Così, se un contribuente ha acquistato un'area fabbricabile al 1° di ottobre 2012, il termine slitta al 30 dicembre 2012.

 

     

 

AMBITO SOGGETTIVO

 


I proprietari di immobili sono tenuti a presentare la denuncia IMU, con raccomandata senza ricevuta di ritorno o Posta elettronica certificata (fa fede la data di spedizione), al Comune sul cui territorio insiste l’immobile, in caso di:

 


- immobili che godono di riduzioni d’imposta (compresi gli immobili concessi in locazione per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota);

 

- variazioni che determinano una diversa quantificazione dell’imposta non reperibili dai Comuni nella banca dati catastale.
 

 

AMBITO OGGETTIVO

 


Saranno, perciò, oggetto di dichiarazione i beni immobili i cui dati non possono essere acquisiti direttamente dalla banca dati catastale, vale a dire:


ESONERI od ECCEZIONI

 


Sono esenti dalla presentazione della dichiarazione i contratti di locazione registrati dal 1° luglio 2010, data a partire dalla quale decorreva l’obbligo di comunicare alle Entrate i dati catastali relativi all’immobile locato insieme alla registrazione dell’atto.


Ad esempio:

     
ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE (anche se acquistata nel 2012);

 - ACQUISTO DI IMMOBILI OGGETTO DEL MUI (Modello unico informatico);

 - IMMOBILE PER CUI E’ PREVISTO UN PARTICOLARE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta;

 - GLI IMMOBILI IN LEASING GIA’ DENUNCIATI AI FINI ICI;

  -  FABBRICATI RURALI STRUMENTALI;

 -  VARIAZIONI CATASTALI DENUNCIATE AL TERRITORIO;

 TERRENO AGRICOLO POSSEDUTO DAL PRIVATO CHE RISIEDE IN COMUNE MONTANO.

 


Similmente, per i coniugi non separati che hanno residenze anagrafiche distinte nello stesso comune, per cui la legge ammette solo una delle due case alle agevolazioni per l'abitazione principale, la denuncia sarà riferita a tale unità immobiliare.

 


Resta il dubbio, che neppure le istruzioni al modello – benché esse ne abbiano tuttavia dissipati numerosi altri – sono riuscite a dissolvere, sull’obbligo di dichiarazione IMU in capo agli immobili in concessione su beni demaniali, anche se già dichiarati ai fini Iva, e in capo agli immobili istituzionali in possesso degli enti pubblici (per quali ultimi non vi è indicazione espressa che non vadano dichiarati, seppur categoria in esenzione).    

 


Intanto, sulla scadenza della rata di conguaglio, quella di fine anno, il governo Monti tiene duro e, per ora, non la modifica: il pagamento del saldo resta fissato al 17 dicembre 2012, nonostante i ritardi dei Comuni nel deliberare l’aliquota definitiva dell’imposta.

 

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