Difficile il pignoramento al fisco

Pubblicato il 13 maggio 2009 Sono espropriabili solo i beni disponibili, non quelli d’origine pubblicistica destinati per legge ad uno specifico scopo pubblico. Subisce perciò una limitazione, per quanto attiene agli enti pubblici, la regola generale dell’assoggettabilità a esecuzione (pignoramento) di tutti i beni del debitore (artt. 2740 e 2910 del Codice civile), in dipendenza della natura dei beni appartenenti a quegli stessi enti. La Cassazione – pronuncia 10284 (5 maggio) – blocca la pignorabilità delle somme in possesso del Fisco, se derivanti da pagamenti tributari dei contribuenti. Entrate, queste, destinate per principio a provvedere l’ente pubblico dei mezzi per adempiere ai compiti istituzionali che ad esso competono.
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