Dilazioni, prima rata decisiva

Pubblicato il 28 marzo 2008

La direttiva con cui Equitalia ha fornito ieri, alle società del gruppo, le istruzioni per l’applicazione delle novità introdotte dal decreto “milleproroghe” (convertito dalla legge 31/2008), si sofferma in particolare sulla possibilità di differire i pagamenti fiscali fino a 72 rate. Per i ruoli fino a 2mila euro la rateazione, su istanza, può raggiungere 18 quote senza che ne consegua la verifica degli uffici del Fisco.

Equitalia gestisce direttamente la nuova procedura, che è passata ad essa dagli uffici che hanno formato i ruoli. L’Inps conserva, invece, il doppio binario, rimanendo possibile chiedere la dilazione del pagamento direttamente all’Istituto di previdenza nazionale.

La rateazione non è percorribile per i ruoli relativi alla riscossione spontanea (cartelle Tarsu): in questa ipotesi il ruolo è lo strumento ordinario di pagamento e non deriva da un inadempimento del soggetto passivo.

Il contribuente debitore d’imposta perde il beneficio della rateazione se non paga la prima rata o, successivamente, due rate, tornando a vigere le procedure e non potendo più essere rateizzato il carico residuo.

Il mancato accoglimento dell’istanza di rateazione, precisa Equitalia, va congruamente motivato, perché il debitore possa, entro dieci giorni, proporre osservazioni che, in presenza di silenzio o rigetto, impongono all’agente della riscossione di notificare un provvedimento formale, motivato, impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo regionale.

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