Dimissioni volontarie valutate anche dalle sedi sindacali

Pubblicato il 04 agosto 2012 “La convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può essere validamente effettuata in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile”.

E' quanto si stabilisce nell'accordo sottoscritto il 3 agosto 2012 da Cgil, Cisl e Uil e Confindustria, che danno attuazione all'art. 4, comma 17, della legge n. 92 del 2012 (riforma Fornero), il quale prevede la possibilità di individuare – oltre alle Direzioni territoriali del lavoro e ai Centri per l'impiego – ulteriori sedi autorizzate ad operare la convalida delle dimissioni volontarie.

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 18 del 2012, aveva già riconosciuto le sedi delle organizzazioni sindacali quali sedi qualificate in grado di offrire “le stesse garanzie di verifica della genuità del consenso del lavoratore sui è preordinata la novella normativa”.

Le parti firmatarie dell'accordo specificano che i contratti nazionali potranno individuare ulteriori sedi rispetto a quelle indicate nell'accordo sottoscritto.
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