Diritti camerali: riaddebiti senza Iva se non è richiesta la rielaborazione delle informazioni

Pubblicato il 06 agosto 2009

Con risoluzione n. 203 del 5 agosto 2009, l’agenzia delle Entrate è chiamata ad intervenire in merito l’applicabilità dell’Iva sui diritti di segreteria spettati alle Camere di Commercio all’atto dell’estrazione dei documenti direttamente allo sportello dell’ente Camerale, ovvero tramite collegamento con il sistema informatico delle Camere di Commercio, gestito da InfoCamere. I diritti di segreteria sono dovuti per l”’attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi” (ad esempio visure).

Nel merito, InfoCamere emette fattura nei confronti della società mandataria che, a sua volta, riaddebita i diritti di segreteria al cliente mandante (mandato senza rappresentanza).

L’Agenzia spiega che siccome la natura tributaria dei diritti di segreteria non viene meno qualora siano riaddebitati dalla società al cliente, si esclude il carattere di corrispettivo e, dunque, tali diritti non rilevano ai fini Iva per carenza del presupposto oggettivo. Tuttavia, se il cliente richiede alla società una particolare rielaborazione dell’informazione acquisita dal sistema telematico, l’attività svolta dalla società rappresenta un’operazione unica e complessa: i diritti di segreteria costituiscono parte integrante del corrispettivo dovuto per la prestazione resa e come tali rilevano ai fini dell’Imposta.

Gioia Lupoi

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