Diritti di superficie deducibili con gli immobili

Pubblicato il 07 luglio 2007

La risoluzione n. 157 dello scorso 5 luglio, emessa dall’agenzia delle Entrate, dichiara deducibile il costo del diritto di superficie che, inoltre, non deve essere scorporato dal valore degli immobili strumentali. In caso però di acquisto del diritto costituito a tempo indeterminato, deve essere applicato il dl 223/06 modificato dal dl 262/06 e dalla legge 296/06. Se per la concessione del diritto di superficie a tempo determinato è previsto un canone periodico, le spese per i beni di terzi sono deducibili nella definizione del reddito imponibile nell’esercizio di competenza; se invece è previsto il pagamento di una somma complessiva per l’acquisto del diritto, il costo origina quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte dirette, in base alla durata dell’utilizzazione prevista dal contratto. Nel  caso in cui la spesa per l’acquisto del diritto sia un onere accessorio al fabbricato strumentale, è possibile dedurre tutta la quota di ammortamento.  Per l’acquisto del diritto di superficie a tempo indeterminato è necessario scorporare il costo delle aree occupate dalla costruzione da quelle che ne rappresentano le pertinenze.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge per la semplificazione in vigore: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

18/12/2025

Benefici normativi e contributivi: dall'Inps un vademecum per le aziende

18/12/2025

Fasdapi: le novità 2026

18/12/2025

Controlli di fine anno: le ferie residue

18/12/2025

CCNL Autorimesse - Ipotesi di accordo del 9/12/2025

18/12/2025

Autorimesse. Rinnovo Ccnl

18/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy