Disapplicazione anche retroattiva

Pubblicato il 08 luglio 2009
La Commissione tributaria regionale dell'Umbria, con sentenza n. 21/03/2009, si è pronunciata su una controversia in materia di tassazione della buonuscita disapplicando una norma di diritto interno incompatibile con l'ordinamento comunitario. Il ricorso era stato presentato da un contribuente sulla cui buonuscita per esodo anticipato dal lavoro percepita nel 2003 erano state applicate dal datore le aliquote fiscali ordinarie, anziché l'aliquota ridotta prevista dall'articolo 17, comma 4-bis del Tuir. La Ctr, in particolare, ha disapplicato retroattivamente la norma, anche alla luce dell'ordinanza della Corte Ue del 16 gennaio 2008, resa nelle cause riunite C-128/07 e C-131/07, nella quale è espressamente sancito che “il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne richiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026 in GU: guida alle novità in materia di lavoro

31/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

31/12/2025

CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

31/12/2025

Conguaglio contributivo 2025: dall'Inps regole, scadenze e istruzioni

31/12/2025

Interesse legale 2026 all’1,60%: impatto su contributi e sanzioni

31/12/2025

Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

31/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy