Distacco sempre motivato

Pubblicato il 08 maggio 2006

, con la sentenza n. 9557/2006, entrando nel merito del potere di distacco nei confronti di un lavoratore presso una struttura affiliata, afferma che esso spetta esclusivamente al datore di lavoro, in considerazione del suo interesse, anche se questi non può esercitarlo in maniera arbitraria, quindi con finalità non consentite. È così necessario stabilire se l’eventuale rifiuto del lavoratore, che può rappresentare giusta causa di licenziamento, sia giustificato o meno dall’arbitrarietà dell’ordine in relazione alle finalità perseguite, poiché ci deve essere un bilanciamento adeguato tra esigenze aziendali e interessi importanti del lavoratore.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Cessione del quinto: dall'Inps nuove funzionalità

01/08/2025

Domande di maternità e paternità: nuova funzionalità per consultazione pratiche

01/08/2025

Bonus Nido: domanda valida per più anni e nuovi criteri di ammissibilità

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy