Le regole sui dividendi delle società di Paesi black list hanno subito molte correzioni per l’intervento normativo della manovra d’estate, che ha deciso che il regime di imposizione integrale debba estendersi agli utili provenienti da quelle società, anche quando transitati in partecipate di Stati a tassazione ordinaria. I contribuenti dovranno dichiarare il 100% di tali dividendi (salvo ottenere interpello favorevole) e non per la sola quota che di norma è prevista per gli utili di partecipazione (40% o 5%). La norma decorre dal periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006, per persone fisiche e società. Le società di capitali che hanno percepito dividendi di questo tipo, nel 2005 dovranno rideterminare l’acconto Ires 2006, incrementando l’imposta liquidata in Unico di un importo corrispondente al 95% dell’ammontare percepito.
Ma la novità di maggior rilievo per la tassazione dei redditi esteri introdotta nel 2006 prevede una presunzione di residenza per le società estere che sono controllate da soggetti italiani e, nel contempo, controllano società residenti in Italia. Una disposizione – basata sulla dimostrazione della sede effettiva dell’amministrazione situata all’estero e che ammette la prova contraria – applicabile dal periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006.
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