Divieto di licenziamento per matrimonio solo per le donne

Pubblicato il 20 novembre 2018

Il Codice delle pari opportunità, all’art. 35 stabilisce la nullità del licenziamento della lavoratrice intimato nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a un anno dopo la celebrazione, perché si presume che lo stesso sia stato disposto per causa di matrimonio.

Il datore di lavoro può, tuttavia, provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel suddetto periodo, sia stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:

  1. colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
  2. cessazione dell'attività dell'azienda cui la donna è addetta;
  3. ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 28926 del 12 novembre 2018, ha sostenuto che la previsione di legge in questione non è discriminatoria ma assolutamente legittima, in quanto rispondente ad una diversità di trattamento giustificata da ragioni, non già di genere del soggetto che presti un’attività lavorativa, ma di tutela della maternità, costituzionalmente garantita alla donna, pure titolare come lavoratrice degli stessi diritti dell’uomo, in funzione dell’adempimento della sua essenziale funzione familiare, anche nell'assicurazione alla madre ed al bambino di una speciale adeguata protezione.

Nel nostro ordinamento interno, proprio in ragione della costitutiva differenza della persona umana e della sua diversa vocazione generativa e relazionale nell'ambito familiare, costituzionalmente tutelata, è apprestata una più forte tutela prioritaria, sotto il profilo assistenziale, dalla normativa relativa al congedo di maternità.

La norma non è, quindi, in contrasto con la normativa antidiscriminatoria europea che all’art. 23, secondo comma, stabilisce che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevengano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato, né con l'art. 33, secondo comma, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE secondo il quale, al fine di poter conciliare vita familiare e professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità ed il diritto ad un congedo di maternità retribuito e ad un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

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