Divieto di sanzionare chi denuncia discriminazioni per molestie anche sessuali

Pubblicato il 12 gennaio 2018

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna prevedendo che la lavoratrice o il lavoratore che agisca in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di legge non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa.

L’eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo così come è nullo il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante.

Inoltre, è previsto l’obbligo per i datori di lavoro di assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune, al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

Dal canto loro, le imprese, i sindacati, i datori di lavoro ed i lavoratori e le lavoratrici devono assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.

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