Divisioni di immobili con il valore catastale

Pubblicato il 19 giugno 2007

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 136 del 14 giugno merito all’applicazione dell’imposta di registro alle divisioni, chiarisce che:

- in quelle senza conguaglio (i beni assegnati a ciascun condividente sono di valore pari al valore che i condividenti vantavano sulla massa comune) la base imponibile è data dal valore catastale dei beni divisi;

- per quelle con conguaglio (di un condividente verso l’altro per compensare la disparità di valore tra beni assegnati a un condividente e la quota al medesimo spettante sull’intera massa) vale il criterio del valore di mercato, tranne nel caso in cui, trattandosi di abitazioni, non sia applicabile il principio del “prezzo-valore”.

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