Dl 34/2014. Novità opportune e novità da chiarire. Giudizio della Calderone

Pubblicato il 26 marzo 2014 Il Decreto legge n. 34/2014 è un’opportunità in termini di flessibilità dei rapporti di lavoro, quando per i contratti a tempo determinato prevede l’eliminazione della causalità; in termini di maggiori occasioni per i lavoratori, quando prevede la permanenza in azienda per tre anni, assegnando loro in tal modo professionalità ed inserimento fattivo nel processo organizzativo (consulta anche l’articolo di Edicola “DL n. 34/2014. L’approfondimento della Fondazione Studi CdL”).

Assunzione a tempo. Gli studi con 5 dipendenti?

I due vantaggi, segnalati dalla Presidente del consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, sarebbero controbilanciati dalla norma che sembra escludere gli studi professionali con un massimo di cinque dipendenti dalla possibilità di assumerne uno a tempo determinato. Ma è un’interpretazione che la Presidente Calderone giudica capziosa, poiché determinerebbe una differenza nel territorio e rispetto all’Europa tra studi professionali e imprese o aziende.

Apprendistato professionalizzante. Il datore potrà fare formazione pubblica? 

Sull’apprendistato professionalizzante nel nuovo testo, la Calderone ritiene che se la lettura della norma va nel senso della facoltà per il datore di effettuare la formazione pubblica, allora la si può considerare semplificativa nel modo che i Consulenti aspettavano. Viceversa, la facoltà lasciata alle Regioni non cambierebbe la sostanza del precedente, disastroso, assetto.

Il Durc online risolve?

Infine, circa la messa online del Durc, Marina Calderone stima sia poca cosa se non accompagnata da un cambiamento delle procedure gestionali dell'Inps: resteranno archivi non aggiornati con posizioni non corrette.
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