Dis-Coll 2017

Pubblicato il 24 maggio 2017

Il c.d. decreto milleproroghe 2017 ha previsto la prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità DIS-COLL fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, per cui l’INPS, in data 23 maggio 2017, ha fornito le istruzioni applicative.

Periodo transitorio

Per fruire della DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione devono presentare apposita domanda all’Istituto, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione e l’indennità spetta:

Tuttavia, per le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2017 e la pubblicazione della circolare, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorrerà dal 23 maggio 2017.

Per le domande già presentate attraverso i consueti canali relative a cessazioni avvenute dal’1 gennaio 2017, non sarà necessario presentare nuovamente la richiesta e le sedi INPS riesamineranno le domande presentate per eventi di cessazione intervenuti nell’anno 2017 e respinte perché alla data di presentazione non era ancora intervenuta la proroga della prestazione.

Nei suddetti casi la prestazione verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

Decadenza

La circolare INPS n. 89 del 23 maggio 2017 ha specificato che il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, in caso di:

  1. perdita dello stato di disoccupazione;
  2. non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;
  3. nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
  4. inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
  5. titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
  6. acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.
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