Domestici: non si comunica l’infortunio di 1 giorno escluso l’evento

Pubblicato il 17 ottobre 2017

Con comunicato stampa del 13 ottobre 2017, Assindatcolf ha reso noto che non sussiste l’obbligo per i datori di lavoro domestico di comunicare all’INAIL gli infortuni di lavoro che comportino un’assenza di almeno 1 giorno (ad esclusione di quello in cui avviene l’evento), anche quando si tratta di prestazioni occasionali.

Infatti, anche se dal 12 ottobre 2017 sono entrare in vigore le nuove disposizioni che impongono a tutti i datori di lavoro l’obbligo di comunicare telematicamente all’Istituto e per il suo tramite al SINP, i dati relativi agli infortuni dei lavoratori subordinati, autonomi o ad essi equiparati, che comportino l’assenza di almeno 1 giorno, nella circolare INAIL n. 42/2017, negli ambiti di applicazione e di esclusione della nuova procedura manca uno specifico riferimento ai lavoratori domestici.

Questi ultimi – prosegue il comunicato – sono esplicitamente esclusi dalla definizione di “lavoratore” e quindi anche dalla relativa applicazione delle nuove disposizioni, ai sensi all’art. 2, comma 1, lettera a) del Testo Unico sulla sicurezza.

La stessa esclusione avviene anche nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio in ambito domestico.

Quindi, come in passato, il datore di lavoro domestico è solo tenuto alla comunicazione degli infortuni con prognosi superiore ai 3 giorni, come previsto dall’art. 53 del DPR n. 1124/1965, utilizzando l’apposito modulo 4bis RA, tramite Raccomandata A.R. o PEC (non è previsto, infatti, l’obbligo della comunicazione con modalità telematica come per tutte le altre categorie di datori di lavoro).

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