Donazioni “rivalutabili”

Pubblicato il 28 giugno 2006

Non si conosce, a qualche giorno dalla scadenza per la perizia e il pagamento dell’imposta sostitutiva (30 giugno), l’impatto delle donazioni di quote avvenute in questi mesi sul possibile affrancamento da parte dei donanti, per incrementare il valore fiscale dei beni. Con la donazione (articolo 68 del Tuir), ai donatari è assegnato il costo fiscalmente riconosciuto dal dante causa, ossia il prezzo pagato per l’acquisto dei titoli. Qualora il donante, ancor prima di effettuare la donazione, si fosse avvalso di uno tra i provvedimenti di rivalutazione, l’importo affrancato (nuovo costo fiscale) sarà attribuito al donatario. Viceversa, per la donazione di terreni le regole cambiano, nel senso che il valore fiscale risulta quello dichiarato nel relativo atto, prescindendo dal costo che il donante ha sostenuto. E’ consentito (dall’articolo 11-quaterdecies del dl 203/05), fino al 30 giugno, avvalersi delle norme per la rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni non quotate, possedute, alla data del 1° gennaio 2005, da privati non imprenditori (Legge 448/01). Le Entrate ritengono che in caso di partecipazioni acquisite a seguito di trasferimenti gratuiti intervenuti dopo il 1° gennaio 2005, ai donatari non sarà concessa la rivalutazione, poiché in quella data non erano possessori dei titoli.      

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