Doppia imposizione sulle rendite vitalizie

Pubblicato il 02 aprile 2013 La Corte di Cassazione, nel dare parere favorevole all'Agenzia delle entrate, con la sentenza n. 5886 dell'8 marzo 2013 sottolinea che, in caso di cessione d'azienda mediante costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente, si è difronte al caso di doppia imposizione.

La Corte spiega la legittimità della doppia imposizione sottolineando che si configura una plusvalenza tassabile anche nel caso di cessione di azienda con costituzione di una rendita vitalizia, posto che può costituire il corrispettivo di un'alienazione patrimoniale; ed inoltre la rendita vitalizia è assimilabile ai fini fiscali al reddito da lavoro dipendente, scattando il divieto di doppia imposizione solo nel momento della concreta liquidazione della seconda imposta e solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di avere diritto a ricevere il doppio pagamento.
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