Doppio limite per la revocazione

Pubblicato il 10 settembre 2006

tributaria regionale della Liguria con la sentenza n. 29 del 20 giugno chiarito che in un processo tributario è ammessa la revocazione solo se dopo l’emanazione della sentenza sono stati rinvenuti documenti non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore o fatto dell’avversario. La sentenza vuole ribadire che: la revocatoria è ammessa per un numero ristretto di motivi (dolo della parte; prove false; ritrovamento, dopo la sentenza, di documenti decisivi; erronea supposizione di un fatto; contrarietà ad un precedente giudicato; dolo del giudice) e non costituisce un surrogato alla difesa difettosa durante il processo, in quanto il soccombente deve dare prova che l’impossibilità di produrre il documento non derivi da sua colpa.   

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi ausiliari Anpit-Cisal - Accordo di rinnovo del 21/1/2026

03/02/2026

Ccnl Servizi ausiliari Anpit Cisal. Rinnovo

03/02/2026

Ccnl Servizi assistenziali Anaste. Errori materiali

03/02/2026

Agenti sportivi: registro nazionale, requisiti, sanzioni. In vigore il regolamento

03/02/2026

Prestazioni Inpgi: le novità in vigore dal 2026

03/02/2026

Checklist ASSIREVI per bilanci 2025

03/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy