Doppio limite per la revocazione

Pubblicato il 10 settembre 2006

tributaria regionale della Liguria con la sentenza n. 29 del 20 giugno chiarito che in un processo tributario è ammessa la revocazione solo se dopo l’emanazione della sentenza sono stati rinvenuti documenti non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore o fatto dell’avversario. La sentenza vuole ribadire che: la revocatoria è ammessa per un numero ristretto di motivi (dolo della parte; prove false; ritrovamento, dopo la sentenza, di documenti decisivi; erronea supposizione di un fatto; contrarietà ad un precedente giudicato; dolo del giudice) e non costituisce un surrogato alla difesa difettosa durante il processo, in quanto il soccombente deve dare prova che l’impossibilità di produrre il documento non derivi da sua colpa.   

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy