Doppio ostacolo alle aggregazioni

Pubblicato il 01 aprile 2008

Nelle risoluzioni n. 114 e 115 del 28 marzo 2008 l’agenzia delle Entrate rilascia chiarimenti in merito all’agevolazione prevista dalla legge n. 296/2006. In particolare, si analizzano i casi in cui il bonus aggregazione deve considerarsi negato: mancanza del requisito di indipendenza e perdite superiori al capitale sociale.

La risoluzione n. 114/E risponde all’interpello di una società che ha ricevuto in conferimento, nel 2007, le aziende apportate da due società del settore elettronico. L’Agenzia richiama i requisiti per il bonus aggregazioni ed esamina la condizione di indipendenza tra le società coinvolte. Con riferimento al caso specifico, si dice che non è di ostacolo il fatto che la conferitiaria sia stata costituita in data antecedente alla realizzazione dell’operazione di aggregazione, dato che fino al momento del conferimento non ha svolto alcuna attività. Risulta, invece, preclusiva la stipula di un contratto di associazione in partecipazione tra le società conferenti, per svolgere in comune le stesse attività che successivamente sarà svolta dalla conferitaria di nuova costituzione.

La risoluzione n. 115/E riguarda il caso di una aggregazione sorta a seguito di un conferimento della propria azienda a favore di una preesistente società sua fornitrice. La conferente non è legata da rapporti di partecipazione con la conferitaria ed entrambe sono operative, avendo svolto l’attività d’impresa nel biennio pre-conferimento. L’Agenzia analizza le condizioni di operatività della conferitaria e mettendo in evidenza perdite tali da portare ad azzerare il capitale sociale (patrimonio netto negativo) al termine dell’ultimo esercizio, ritiene di poter negare il bonus. La mancanza di patrimonio, infatti, è una condizione che non può favorire la crescita dimensionale delle imprese che si aggregano e, quindi, fa venir meno la condizione di impresa “operativa”.

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