La Commissione tributaria regionale del Piemonte decide in sentenza 32/28/10 per la doppia applicazione dell’imposta di registro: in aggiunta alla tassazione della sentenza, essa s’applica infatti anche al negozio giuridico sottostante, già oggetto della decisione del giudice di pace. In applicazione del comma 1, articolo 22 (Enunciazione di atti non registrati), del Dpr n. 131/86 – “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”, GU n. 99 del 30 aprile 1986 – che recita:
“1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69.”.
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