Due destinatari per i ricorsi

Pubblicato il 27 marzo 2008 Il conflitto sorto in giurisprudenza circa la legittimazione passiva dell’ufficio finanziario o del concessionario della riscossione cui rivolgere il ricorso alla cartella di pagamento, ha animato diverse interpretazioni: una corrente ritiene che il ricorso debba essere indirizzato al concessionario quando si sia in presenza di responsabilità direttamente imputabili ad egli; per un’altra, il mancato coinvolgimento del concessionario integra un “errore scusabile” e il legittimato passivo è sempre l’ufficio, quale “mandante preposto al corretto funzionamento degli uffici ed unico responsabile della legittimità degli atti”. La Commissione tributaria regionale del Lazio si uniforma alle indicazioni della sentenza di Cassazione 16412/2007, resa a sezioni unite, affermando che spetta al ricorrente individuare il legittimato passivo verso cui dirigere la propria impugnazione (decisione 4/34/08).
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy