DURC non certificabile nei lavori privati edili

Pubblicato il 28 gennaio 2012 Inail e Inps, in istruzioni congiunte del 26 gennaio 2012, fissano nel prossimo 13 febbraio la data a partire dalla quale la richiesta del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche o da amministrazioni procedenti per appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e per contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto e quelli per agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni.

Con un richiamo alla nota del 16 gennaio 2012, a firma del Ministero del lavoro, i due enti ribadiscono infine che il Durc non è autocertificabile nei lavori privati edili (nel caso di appalti pubblici resta, invece, confermata la possibilità all'impresa di sostituirlo con un'autocertificazione): l'articolo 44-bis del Dpr 445/2000, stabilisce le modalità di acquisizione e gestione del documento senza però incidere sul principio secondo cui le valutazioni effettuate da un organismo tecnico, nel caso specifico l’Inps e l’Inail, non possono essere sostituite da un'autodichiarazione.

L’inammissibilità dell'autocertificazione comporta l'esclusione del Durc dall'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 2, del Dpr 445/2000, che recita: «Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"».
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