Edilizia, scusato il ritardo sul riepilogo per i disabili

Pubblicato il 07 febbraio 2008 Il ministero del Lavoro, con la nota 13/11/2648 del 4 febbraio scorso, ha risposto al quesito posto da una direzione regionale, precisando che non sono sanzionabili, considerato il poco tempo a disposizione, i datori di lavoro del settore edile che non hanno trasmesso, entro il 31 gennaio 2008, i prospetti informatici circa il venir meno dell’obbligo di assunzione dei disabili. In particolare, non sono sanzionabili coloro che, al 1° gennaio, per effetto dello scomputo dalla base imponibile del personale di cantiere e degli addetti di trasporto al settore, sono scesi al di sotto delle 15 unità complessivamente computabili. Le aziende, soggette fino all’anno scorso agli obblighi della legge 68/99 e scese sotto i limiti di legge, erano comunque tenute a trasmettere i prospetti del personale complessivamente occupato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy