Effetto trasferimento per il pegno su azioni

Pubblicato il 26 novembre 2005

L'Autore si sofferma sulle massime dei notai milanesi presentate ieri in un convegno, che risolvono alcune problematiche legate alla sorte del pegno e dell'usufrutto sulle azioni o sulle quote d'una società oggetto di una procedura di fusione e scissione. La fusione "propria" comporta che i diritti di pegno e di usufrutto sui titoli si trasferiscano, per effetto della fusione, sulle azioni o quote emesse dalla società risultante dalla fusione o dalla società incorporante. La fusione di società interamente posseduta comporta, invece, che i diritti di pegno e di usufrutto sulle azioni o quote si estinguano per venir meno del bene su cui gravano. Infine, in ipotesi di scissione totale o parziale, i diritti di pegno ed usufrutto sulle azioni o quote della società scissa si trasferiscono sulle azioni o quote assegnate ai soci della società scissa.

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