Elenchi 5 per mille, è corsa fino al 30

Pubblicato il 05 giugno 2008

E’ stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 3 giugno 2008 il Dcpm 19 maggio 2008, di attuazione dell’articolo 3, comma 5 della legge Finanziaria 2008. Con tale provvedimento si completa il quadro delle disposizioni sul 5 per mille 2008. Il decreto conferma le anticipazioni emerse sul sito delle Entrate riguardanti le modalità di iscrizione nell’elenco degli “enti del volontariato”. Ecco i principali adempimenti da rispettare.

Coloro che si sono iscritti negli elenchi devono darne conferma entro il 30 giugno, inviando - con raccomandata Ar alla direzione regionale delle Entrate - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa alla persistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco destinatari del 5 per mille, secondo il modello allegato al provvedimento.

Alla dichiarazione sostitutiva va allegata, a pena di decadenza, una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Gli elenchi dei destinatari del 5 per mille prevedono, anche quest’anno, la suddivisione in tre categorie: enti della ricerca scientifica e dell’università, enti della ricerca sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni. Anche nel 2008 è prevista la presenza di uno stesso nominativo in più elenchi, se il soggetto interessato possiede i requisiti per la presenza in ciascuno di esso.

Non si rilevano novità riguardo le modalità di destinazione del 5 per mille da parte dei contribuenti Irpef e i criteri di riparto del contributo tra i destinatari. Non è stabilito un termine entro il quale verranno pagate le somme.

E’ nuovo, invece, l’obbligo di rendicontare le somme ricevute. Il decreto prevede che i destinatari debbano redigere un rendiconto entro un anno dalla ricezione degli importi. Coloro che hanno ricevuto contributi superiori a 15mila euro sono tenuti a inviare il rendiconto e la relazione, entro 30 giorni dalla data prevista per la compilazione, al ministero che erogherà le somme. Per chi ha ricevuto importi inferiori, l’invio del rendiconto dovrà essere effettuato solo su richiesta.

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