Eluana, alt all'alimentazione

Pubblicato il 14 novembre 2008
La Corte di cassazione, a Sezioni unite, con sentenza n. 27145/2008, ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione all'impugnazione, il ricorso con cui il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Corte d'appello di Milano aveva impugnato il decreto della Corte d'appello di autorizzazione alla sospensione dell'alimentazione artificiale che tiene in vita Eluana Englaro, in stato vegetativo da quasi 17 anni. Secondo i giudici di legittimità la pubblica accusa non avrebbe potuto impugnare la decisione di appello in quanto le condizioni di Eluana non riguardano un “interesse pubblico e generale” ma si tratta del diritto “personalissimo del soggetto” di autodeterminazione terapeutica in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. La sentenza della Cassazione è perfettamente in linea con quanto dottrina e giurisprudenza affermano circa l'autodeterminazione individuale, principio sancito dall'art. 32 della Costituzione. Nessuno, infatti, può essere obbligato a una cura medica se non per espressa disposizione di legge.
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