Eluana, alt all'alimentazione

Pubblicato il 14 novembre 2008
La Corte di cassazione, a Sezioni unite, con sentenza n. 27145/2008, ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione all'impugnazione, il ricorso con cui il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Corte d'appello di Milano aveva impugnato il decreto della Corte d'appello di autorizzazione alla sospensione dell'alimentazione artificiale che tiene in vita Eluana Englaro, in stato vegetativo da quasi 17 anni. Secondo i giudici di legittimità la pubblica accusa non avrebbe potuto impugnare la decisione di appello in quanto le condizioni di Eluana non riguardano un “interesse pubblico e generale” ma si tratta del diritto “personalissimo del soggetto” di autodeterminazione terapeutica in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. La sentenza della Cassazione è perfettamente in linea con quanto dottrina e giurisprudenza affermano circa l'autodeterminazione individuale, principio sancito dall'art. 32 della Costituzione. Nessuno, infatti, può essere obbligato a una cura medica se non per espressa disposizione di legge.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Legge di Bilancio 2026, bonus mamme: a chi e quando spetta

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Lavoratori in esodo con retribuzione oltre il massimale: come compilare Uniemens

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy