, con la sentenza n. 16097 depositata il 20 luglio 2007, entra nel merito dell’elusività delle operazioni straordinarie affermando che solo un “esame globale” può sancirla o meno. L’esame di merito non può non verificare se la ragione economica trascenda effettivamente la ricerca di un vantaggio meramente fiscale. Nel decidere si devono considerare da un lato l’effettiva sussistenza di concreti elementi dimostrativi delle valide ragioni economiche e dall’altro l’entità del vantaggio fiscale, così da valutare se l’operazione straordinaria abbia carattere di frode fiscale.
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