Dalla lettura degli articoli 177 e 178 della proposta di legge Finanziaria emerge un dubbio di costituzionalità, in quanto tali norme sembrerebbero costituire una grande violazione del principio di liberta sindacale, sancita dall’articolo 39 della Costituzione, nella parte in cui recita che “l’organizzazione sindacale è libera”. In altri termini, non si può discriminare chi aderisce ad un sindacato, come non si può neppure discriminare chi non vi è iscritto. L’articolo 177 del disegno di legge Finanziaria, che prevede un condono previdenziale per i rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, risulterebbe dunque incostituzionale nel suo secondo comma, nella parte, cioè, in cui afferma che l’Istanza “può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali”. In buona sostanza, senza l’accordo sindacale non si ha accesso al condono.
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