Entrate in causa solo per i ruoli

Pubblicato il 18 luglio 2008

Con circolare n. 51 del 17 luglio 2008, l’agenzia delle Entrate rilascia alcune direttive per la gestione del contenzioso tributario. Lo spunto è arrivato dalla sentenza n. 16412/2007 della Corte di Cassazione – Sezioni Unite – che si è pronunciata sul soggetto legittimato a resistere in giudizio e sulle possibili complicazioni derivanti dalla chiamata in causa dell’ente creditore o dell’agente di riscossione. In particolare, i giudici di legittimità hanno riconosciuto che il contribuente (nel caso di contestazione della pretesa tributaria) può agire “indifferentemente” nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, spettando solo al concessionario la facoltà di chiamare in causa il Fisco. L’Amministrazione finanziaria si trova in disaccordo sul termine “indifferentemente” e precisa che, in realtà, ruolo e cartella sono due atti distinti, soggetti a termini diversi: il ruolo è formato dall’amministrazione creditrice, mentre la cartella è rilasciata dal concessionario. Dunque, sarebbe necessario chiamare in causa l’autore dell’atto al quale il vizio o l’errore è riferibile. Da qui, la conclusione della circolare 51/E, secondo cui gli atti tributari sono impugnabili per vizi propri. In sede di ricorso, infatti, il Fisco potrà essere chiamato in causa solo in caso di contestazioni che riguardano la mancata notifica del provvedimento (formazione del ruolo); mentre il concessionario potrà sempre eccepire il difetto di legittimazione passiva.

Perciò, secondo l’Agenzia, gli uffici dovranno uniformarsi alle seguenti istruzioni per la gestione delle controversie incardinate davanti alle Commissioni tributarie:

- per le controversie in cui sono stati chiamati in causa solo gli uffici per questioni riguardanti la regolarità e validità degli atti di riscossione, questi ultimi dovranno eccepire in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, in quanto trattasi di vizi imputabili all'attività riscossiva e, successivamente, chiamare in causa lo stesso agente della riscossione;

- nel caso in cui, invece, vengano contestati sia il ruolo che la cartella, saranno gli uffici a predisporre la controdeduzione, limitatamente ai vizi riguardanti la pretesa tributaria, consentendo di determinare la Ctp competente. Per esempio, se il ricorso è proposto nei confronti dell’amministrazione che ha formato il ruolo, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio.

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