Entro il 31 gennaio 2015 la trasmissione del prospetto informativo disabili

Pubblicato il 29 gennaio 2015 Ai sensi dell’art. 9, comma 6, Legge n. 68 del 12 marzo 1999, i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alla disciplina sulle assunzioni obbligatorie, sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori iscritti al c.d. collocamento obbligatorio.

Chi lo deve inviare e quando

Il prospetto informativo disabili riferito al 31 dicembre 2014 deve essere presentato entro il 31 gennaio 2015 dalle aziende che occupino almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, solo nel caso in cui, rispetto all'ultimo prospetto inviato, siano avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

In caso contrario non sussiste alcun obbligo per il datore di lavoro.

ATTENZIONE: il termine previsto per la trasmissione deve ritenersi perentorio e non ulteriormente prorogabile al giorno lavorativo immediatamente successivo, quindi il 31 gennaio 2015 è da intendersi quale ultimo giorno utile anche se cadente di sabato (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello prot. 3146 del 22.12.2005).  

Si sottolinea che l’obbligo di invio del prospetto telematico non sussiste in caso di insorgenza di nuovi obblighi di assunzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, Legge n. 68/1999, in quanto, nel caso di specie scatta – entro sessanta giorni dal verificarsi della scopertura – esclusivamente l’obbligo di invio della richiesta di assunzione.

Soggetti abilitati all’invio

Tutti i datori di lavoro possono provvedere all’invio direttamente o per il tramite di uno dei seguenti soggetti abilitati:

- i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti l’invio del prospetto;

- i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, Legge n. 12 dell’11 gennaio 1979, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente, purché iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro;

- gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre secondo quanto previsto dalla Legge n. 12/1979, tenendo presente che, nel caso di specie, oltre all’iscrizione ai rispettivi albi è necessaria anche la comunicazione alla DTL nel cui ambito territoriale esercitano la consulenza del lavoro;

- i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4, Legge n. 12/1979. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni;

- le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 6, Legge 28 novembre 1996, n. 608;

- le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, D.Lgs. n. 297 dell’11 dicembre 2002;

- le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;

- i consorzi e gruppi di imprese, di cui all'art. 31 D.Lgs. 276/2003, per l’invio dei prospetti riguardanti tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.

Come deve essere inviato

Il prospetto informativo va inviato telematicamente, attraverso i servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti, secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

I soggetti obbligati ed abilitati, tenuti ad inviare le comunicazioni nei territori in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, devono adempiere agli obblighi per il tramite del servizio informatico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 ATTENZIONE: l’invio con strumenti diversi rispetto a quello stabilito dalla legge costituisce mancato adempimento. 

Nello specifico:

- i datori di lavoro, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un’unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all’obbligo direttamente, devono inviare il Prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma;

- i datori di lavoro, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all’obbligo direttamente, devono inviare il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda;

- nel caso di invio del Prospetto da parte di un’azienda capogruppo, la regola di invio segue quella dell’azienda capogruppo stessa; 

- i soggetti abilitati effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale del soggetto abilitato stesso.

L’invio telematico deve essere effettuato compilando il modulo on line mediante l’applicativo messo a disposizione dai servizi informatici presso cui l’utente è abilitato ad operare i quali rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge.

In caso di malfunzionamento dei servizi informatici, i servizi competenti pubblicano i periodi (data, ore e minuti) in cui si sono verificati i malfunzionamenti e i soggetti obbligati ed abilitati devono effettuare l’adempimento il primo giorno utile.

Annullamento e rettifica

I soggetti obbligati e i soggetti abilitati, qualora abbiano già effettuato l’invio del prospetto informativo hanno facoltà di annullarlo o rettificarlo.

L’annullamento di un prospetto inviato può avvenire per qualsiasi motivo prima della scadenza del termine stabilito per l'invio dello stesso mentre, è ammesso l’invio di rettifiche, limitatamente ai dati che non influenzano il riconoscimento del dichiarante, dei lavoratori in forza ai sensi della Legge n. 68/99 ed i dati che non influenzano il calcolo delle scoperture, entro 5 giorni dall’ultimo invio.

Sanzioni

Il ritardato (e quindi anche il mancatoinvio del prospetto informativo entro il 31 gennaio di ogni anno (salvo proroghe), comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 15, comma 1 della Legge n. 68/1999, somme che vanno adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del Lavoro.

Il Ministero del Lavoro con D.M. 15 dicembre 2010 ha adeguato l’importo delle suddette sanzioni amministrative in base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, per cui la sanzione amministrativa applicabile nel caso di specie è attualmente pari ad euro 635,11, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Alla sanzione in questione è applicabile l’istituto della diffida obbligatoria ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, per cui se a seguito di diffida, il datore di lavoro adempie, sarà ammesso al pagamento di ¼ (un quarto) della sanzione stabilita in misura fissa, ovvero euro 158,78, maggiorata di euro 7,69 per ogni giorno di ritardo.

La sanzione ridotta ex art. 16, Legge n. 689/81 è, invece, pari ad 1/3 (un terzo) della sanzione stabilita in misura fissa, ovvero euro 211,70 oltre ad euro 10,25 per ogni giorno di ritardo.


Norme e prassi 

Legge n. 12 dell’11 gennaio 1979, articoli 1 e 2

Legge n. 689/81, art. 16

Legge 28 novembre 1996, n. 608, articolo 9-bis, comma 6

Legge n. 68 del 12 marzo 1999, art. 9

D.Lgs. n. 297 dell’11 dicembre 2002, articolo 6, comma 1

D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), e articolo 31

D.Lgs. n. 124/2004, art. 13

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello prot. 3146 del 22.12.2005

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 15 dicembre 2010
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Congedo parentale, busta paga di aprile 2024 e arretrati in Uniemens

26/04/2024

Permessi retribuiti per disabilità grave: riproporzionati in caso di part time

26/04/2024

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy