Eredità, sconti fiscali al contrario

Pubblicato il 06 ottobre 2006

Per le volture conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni di trasferimento di beni per causa di morte, limitatamente all’abitazione principale del defunto, la misura fissa dell’imposta si applica, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 1-quinquies lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 250 mila e in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo”.

Lo recita l’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del dl 262/06, la norma incriminata perché prevede un’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale fino al valore di 250 mila euro se nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge l’immobile ereditario è stato abitazione principale del defunto. Il vantaggio fiscale, cioè, viene collegato a un bisogno superato quale è quello alla prima casa del defunto, non ad un bisogno presente quale è quello alla prima casa dei suoi eredi. Potrebbe perciò, paradossalmente, accadere che il figlio che riceve l’abitazione principale del de cuius, pur possedendo altra abitazione godrebbe del beneficio; viceversa, il figlio che riceve una seconda casa appartenuta al de cuius, ma che non ha prima casa, non godrebbe del beneficio.

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