La legge di conversione del Dl n. 35/2005 (Decreto sviluppo e competitività) innova una larga parte della normativa sul processo esecutivo, prevedendo, ad esempio, l'esclusione della facoltà di intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo, salvo quelli che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro o avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno.
Sul tema dell'espropriazione immobiliare, le modifiche apportate permettono al giudice dell'esecuzione di delegare le operazioni di vendita, la redazione del progetto di distribuzione e la predisposizione del decreto di trasferimento ad un notaio o un avvocato o, ancora, un dottore commercialista ed esperto contabile.
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